PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende che hanno determinato la morte di Giorgiana Masi).

      1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende che hanno determinato la morte di Giorgiana Masi, avvenuta a Roma il 12 maggio 1977, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

          a) verificare la legittimità del provvedimento con cui si vietavano, per due mesi, tutte le manifestazioni a Roma;

          b) individuare le ragioni per cui si è voluto impedire in particolare una manifestazione finalizzata alla raccolta delle firme per i referendum e quindi in attuazione di un istituto costituzionale;

          c) accertare le responsabilità di chi ha ordinato la carica delle Forze di polizia contro chi passava nei pressi di Piazza Navona e, successivamente, ha dato l'ordine di usare le armi;

          d) accertare le responsabilità di chi ha disposto l'impiego di agenti infiltrati tra i manifestanti;

          e) individuare i responsabili delle dichiarazioni rese dall'allora Ministro dell'interno che non corrispondevano a verità in seguito emerse;

          f) individuare le eventuali responsabilità della magistratura in relazione alla mancata ricerca dei responsabili dell'uccisione di Giorgiana Masi e all'omessa incriminazione dei responsabili di numerose azioni delittuose realizzate dalle Forze dell'ordine;

          g) riferire al Parlamento sull'esito dell'inchiesta.

 

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Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.
      3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della Commissione.
      4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.
      5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare e, tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età.

Art. 3.
(Audizioni e testimonianze).

      1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
      2. Per i segreti di Stato, d'ufficio e professionale si applicano le norme vigenti.
      3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla

 

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Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti).

      1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.
      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.
(Segreto).

      1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

 

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Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
      2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
      3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di un magistrato designato dal Ministro della giustizia e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designato dal Ministro dell'interno.
      4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra di loro.
      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà di quello della Camera dei deputati.

Art. 7.
(Durata).

      1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dal suo insediamento.